Superbonus 110%: troppe modifiche? Forse ma ancora non bastano
Sono piovute molte critiche sull’ultima modifica dei bonus edilizi.
Mi riferisco a quella che, per fronteggiare i presunti abusi, ha introdotto, anche per le agevolazioni diverse dal Superbonus 110%, la verifica sulla congruità dei prezzi. Ne ho già parlato qui
La novità è stata lo spunto per lamentare l’eccessivo susseguirsi di modifiche che ha, in particolare, caratterizzato la disciplina proprio dell’agevolazione più consistente, quella del Superbonus 110%.
Queste modifiche avrebbero determinato gravi incertezze nell’applicazione di questa misura.
Non sono del tutto d’accordo.
È senz’altro vero che la normativa non è stata dall’inizio particolarmente felice, in particolare nella disciplina di alcuni aspetti come, soprattutto, in tema di abusi.
Però le diverse modifiche introdotte hanno progressivamente semplificato il sistema e quella, in particolare, di fine maggio, cioè quella che ha inventato la CILAS, è stata in buona parte risolutiva: non a caso ad essa è seguito un grande impulso nell’attivazione del contributo, soprattutto nei condominii e al Mezzogiorno.
Che poi vi fosse la necessità di fronteggiare le possibili speculazioni mi sembra indubitabile.
E questo riguardava non solo il Superbonus 110%, ma in generale le agevolazioni a maggior contributo, come il Bonus Facciate.
Vi era infatti, e probabilmente vi è ancora, la necessità di rimediare all’assenza di ogni, sia pur minimo, conflitto di interesse tra committente e operatori professionali, siano essi l’impresa esecutrice o i tecnici.
La situazione si aggrava, poi, quando si ricorre all’istituto del General Contractor: i controlli sulla spesa divengono prossimi allo zero.
Credo, quindi, che sia stato giusto, nell’interesse collettivo, introdurre maggiori controlli e probabilmente ce ne vorrebbero ulteriori.
Il sistema si sta, infatti, rivelando incapace di esercitare un autocontrollo.
È triste da dire, ma è esattamente così.
Forse è il risultato di oltre un decennio di crisi dell’edilizia e di una conseguente esasperazione della concorrenza e di degrado del comparto.
Ma la situazione è questa e non riconoscerlo è pura ipocrisia.
Come pure è ipocrita l’atteggiamento assunto a proposito degli abusi.
Si è opportunamente semplificata la questione, giudicando sufficiente, ai fini della fruizione del 110%, che la costruzione originaria fosse legittima e, quindi, ininfluente la presenza di eventuali successivi abusi.
A questo proposito è stata giustamente lasciata, d’altro canto, ogni valutazione definitiva agli enti competenti.
In sostanza si è deciso di separare le due problematiche, entrambe di interesse pubblico: quella della sostenibilità e quella della legittimità.
È questa separazione era tanto più necessaria tenuto conto che il contrasto degli abusi edilizi si è spesso rivelato una vuota dichiarazione di principio alla quale raramente sono seguite condotte di prevenzione e repressione concrete.
Ora, però, in attesa che si metta mano a un’opportuna revisione del sistema sanzionatorio che, dedicandosi principalmente agli abusi davvero rilevanti, lo renda realmente applicabile, c’è un aspetto che rende questa separazione ancora incompiuta.
Mi riferisco alla facoltà, in presenza di abusi, degli uffici tecnici comunali di disporre la sospensione dei lavori, anche di quelli oggetto di Superbonus.
Ecco che così il problema, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra.
E, difatti, molte imprese, per temendo onerose sospensioni di cantiere, evitano, a meno di improbabili manleve da parte dei condòmini, di eseguire lavori “trainati” (come la sostituzione di infissi, ad esempio) all’interno di immobili affetti da abusi.
E il più delle volte si tratta di abusi minori e quasi sempre tollerati da anni.
In sostanza, sull’altare di una finta legittimità, che in realtà nessuno persegue, si finisce per depotenziare ancora una volta l’obiettivo dell’efficientamento energetico e quindi della sostenibilità.
L’unico rimedio sarebbe quello di disapplicare, per i medesimi interventi per i quali si è introdotta la deroga all’art.49 T.U. Edilizia, l’art 27 comma 3, ovvero la facoltà, nelle more dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di sospendere i lavori.
Se vuoi rendere il tuo condominio energeticamente efficiente e sicuro dal punto di vista sismico, scopri se puoi avvalerti del Superbonus. Richiedi la nostra consulenza gratuita qui!