Superbonus 110%: viva la proroga, ma al Decreto Semplificazioni manca qualcosa
Ieri l’Ecofin ha dato l’ok definitivo al PNRR italiano e, quindi, alle proroghe del Superbonus 110% e delle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura previste dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare i condomìni avranno tempo, per godere del Superbonus 110% sino al 31 dicembre 2022 senza scadenze intermedie e anche le opzioni alternative offerte da cessione del credito e sconto in fattura rimangono valide sino a quella data.
Questa, riportata da Ediltecnico, è un’ottima notizia. Infatti, in buona parte del nostro Paese e, soprattutto, al Sud Italia, l’agevolazione, senza la possibilità di fruire delle opzioni alternative al credito diretto, non avrebbe sortito alcun effetto.
Purtroppo sono tanti, dopo una crisi economica più che decennale, gli incapienti, ovvero coloro che non sono in grado di avere alcun beneficio dal credito tributario: l’unica possibilità è data dalla cedibilità dello stesso ovvero dalla misura alternativa dello sconto in fattura.
Occorrerebbe, ora, fare un ultimo sforzo.
È stato sacrosanto, secondo me, sottrarre il SuperBonus 110% all’applicazione dell’art. 49 del T.U. Edilizia e, nel prevedere la CILA come titolo autorizzativo, all’asseverazione dello stato legittimo.
D’altro canto, è stato giustissimo prevedere nel contempo che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
In questo modo si è mosso un passo importante verso la separazione tra il perseguimento dello efficientamento energetico degli immobili e, più in generale, della loro sostenibilità e quello della legittimità del patrimonio edilizio mediante la repressione degli abusi edilizi.
Si tratta di 2 obiettivi di interesse pubblico primari. Tuttavia, combinarli pregiudica il primo, senza aver alcun beneficio nell’ottenimento del secondo.
Adesso, però c’è un rischio.
La presentazione della CILA costituisce, come è ovvio, una sorta di autodenuncia degli eventuali abusi. Ad essa potrebbe, quindi, seguire l’avvio di un procedimento sanzionatorio da parte degli Uffici comunali, che si concluderà, dopo un certo lasso di tempo, con un provvedimento sanzionatorio.
Questo potrà essere di abbattimento dell’abuso ovvero, il che mi pare più probabile in tutti i casi di abusi non particolarmente rilevanti, disporre una fiscalizzazione dello stesso, ovvero il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Ma nel frattempo cosa succede?
È prevedibile che gli Uffici comunali, avvalendosi della facoltà loro concessa dall’art. 27 comma 3 del 380/2001, dispongano, nelle more della definizione del procedimento sanzionatorio, la sospensione degli interventi in corso.
Questo significherebbe porre nel nulla la semplificazione operata.
Allora, suggerisco che di emendare l’art. 33 disponendo la temporanea disapplicazione, limitatamente al Superbonus110, della predetta facoltà.
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