SuperBonus110: una semplificazione con molti chiari e uno scuro
Ieri il Senato ha convertito in legge il D.L. 77/2021, il cosiddetto Decreto Semplificazioni 2021.
In particolare, avendo il Governo posto la fiducia, è stato approvato il medesimo testo approvato dalla Camera qualche giorno fa.
La semplificazione della procedura necessaria ad ottenere l’agevolazione più ambita e poderosa, il SuperBonus 110%, ne esce ulteriormente rafforzata alla luce degli emendamenti introdotti durante l’iter parlamentare.
Gino Pagliuca sul Corriere della Sera sintetizza le principali novità.
Sono diversi i punti positivi.
In primo luogo, è stato confermato che, con riferimento agli interventi oggetto di superbonus, la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo e che la decadenza dal beneficio fiscale si applica solo in taluni casi circoscritti.
Inoltre è stato chiarito che:
- la CILA semplificata si applica anche agli interventi che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti;
- gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime previste dall’articolo 873 del codice civile;
Infine è stata anche meglio formulata la norma che prevede che resti impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento ed è stato precisato che, per le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Rimane, però, a mio avviso una zona d’ombra, che mi auguro che possa essere dissipata in via interpretativa.
La norma sancisce che la presenza di abusi, successivi alla costruzione originaria legittimamente realizzata, non impedisce il godimento dell’agevolazione.
Ma, ad oggi vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale un intervento edilizio su un immobile illegittimo è esso stesso illegittimo.
Allora, in caso di avvio di un procedimento sanzionatorio da parte delle autorità preposte al controllo delle attività edilizie, cosa succede?
Come si concilia l’eventuale sospensione dei lavori con il diritto ad ottenere l’agevolazione? E cosa accade al credito di imposta nel frattempo eventualmente ceduto?
Mi pare che vi siano molte incertezze che potrebbero costituire, ancora una volta, un freno all’avvio consistente di questa misura e, quindi, ad allontanare l’obiettivo della sostenibilità e della sicurezza sismica.
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